| Regolamento di Cantiere |
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Norme di carattere generale
Sull'uso delle imbarcazioni
Sull'uso delle barche d'appoggio
Ricovero imbarcazioni di proprietà
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NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - L'uso delle strutture sociali dell'Associazione Canottieri Giudecca è riservato ai soci in regola con le disposizioni statutarie e con il pagamento delle quote associative e che non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari. Il socio è tenuto a dimostrare la regolare appartenenza alla società esibendo, a ogni richiesta del personale addetto, la tessera sociale con i timbri sui pagamenti mensili. I soci considerati morosi, trascorsi 6 mesi dal pagamento gi dell'ultima quota, sono sospesi da qualsiasi attività. All'interno dei cantieri, degli spogliatoi, dei servizi,della palestra, della segreteria, della segheria, del bar e, comunque, in qualsiasi spazio sociale coperto, è assolutamente vietato fumare. I cani potranno entrare nella sede, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio. Art. 2 - I soci, nell'utilizzo delle imbarcazioni e nella permanenza nei cantieri si dovranno regolare in modo da consentirne la chiusura agli orari stabiliti. A tale fine, il rientro delle imbarcazioni dovrà avvenire, di massima, mezz'ora prima dell'orario di chiusura dei cantieri. Art. 3 - Per particolari esigenze di allenamento, i soci agonisti potranno utilizzare le strutture sociali e le imbarcazioni anche al di fuori degli usuali orari di apertura, su indicazione dei responsabili di settore, sentito il direttore di cantiere. In tal caso, l'apertura della sede dovrà essere garantita o dagli stessi responsabili di settore agonistico, o da un altro consigliere, o dagli allenatori, o dal personale di cantiere all'uopo autorizzato, o in estrema ipotesi responsabilizzando il capobarca. Ciò vale anche per gli atleti di voga alla veneta, limitatamente a coloro che partecipano alle regate comunali o che rappresentano ufficialmente i colon sociali in altre regate alle quali sia espressamente invitata la società. Art. 4 - I soci agonisti sono quelli tesserati come tali presso le federazioni olimpiche, o comunque in procinto di esserlo, su indicazione dei responsabili di settore. Per essi saranno possibili, a giudizio del consiglio, particolari facilitazioni nel pagamento delle quote sociali e nella fornitura di vestiario e attrezzatura. Art. 5 - Gli spazi sociali, e in particolare quelli all'aperto, possono essere utilizzati per riunioni, anche conviviali (tipo pranzi o pic-nic), tra I socI. I socI InteressatI dovranno richiedere l'autorizzazione al direttore di cantiere, il quale darà le necessarie disposizioni per l'apertura e la chiusura della sede, qualora sia previsto che la riunione avvenga al di fuori dei normali orari d'esercizio. Riunioni o manifestazioni di più ampio respiro dovranno essere autorizzate dal consiglio direttivo. Art. 6 - Il bar interno è riservato esclusIvamente e tassativamente ai soli soci. Il suo orano d'apertura viene concordato tra gestore e consiglio direttivo, nei limiti degli orari ordinari di apertura di sede e cantieri. Art. 7 - Le imbarcazioni possono essere normalmente utilizzate per un periodo di 2 (due) ore; tale utilizzo potrà essere protratto a un massimo di 4 (quattro) ore compatibilmente con le richieste di altri soci e previa indicazione sul registro delle uscite all'atto del varo dell'imbarcazione. Per utilizzi di maggiore durata, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione del direttore dei cantiere, di un consigliere o del presidente, che apporranno la loro sigla sul registro delle uscite. Art. 8 - Fino al compimento del diciottesimo anno d'età, i soci che praticano agonisticamente la voga alla veneta possono allenarsi ospitando senza oneri un compagno di voga, purché vi sia reciprocità di comportamento da parte della società dell'ospite. I soci ordinari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 per chi pratica agonosticamente la voga alla veneta possono ospitare compagni di voga sulle imbarcazioni sociali, purché almeno la metà dell'equipaggio sia composto da soci. I non soci sono tenuti al pagamento, a titolo di contributo spese, di una quota pan a quella mensile ordinaria. Art. 9 - Non è consentito al socio l'uso di paranchi, gru, macchine utensili, etc. In particolare, tutte le manovre di alaggio e varo sono di esclusiva competenza e responsabilità del personale addetto ai cantieri, salvo quanto previsto dal precedente art. 3. Art. 10 - Il socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso e a esprimersi con maniere e termini corretti. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l'ordine nei cantieri e negli spogliatoi. Art. 11 - È fatto obbligo a tutti i soci di indossare la divisa sociale nell'utilizzazione delle imbarcazioni. Canottiere, corpetti, magliette, tute, felpe, pantaloncini, k-way e quant'altro compone la divisa sociale vengono forniti dalla società, con l'eccezione di braghe lunghe bianche o gonne bianche che i vogatori di voga alla veneta possono utilizzare in alcune occasioni. Ove la divisa sociale sia particolarmente in disordine o in condizioni non più accettabili, il direttore di cantiere o un qualsiasi componente del consiglio direttivo potranno invitare il socio a provvedere alla sua sostituzione. Art. 12 I soci sono tenuti a rifondere eventuali danni provocati per imperizia o incuria alle imbarcazioni e ai materiali, con esclusione delle cause di forza maggiore. Il danno va annotato sul registro delle uscIte. Art. 13 - Le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite a termini di statuto, a seconda della loro gravità.
Art. 15 - I soci devono annotare nel registro delle uscite il tipo e il nome dell'imbarcazione, i nomi dei componenti l'equipaggio, compresi gli eventuali ospiti, le ore di uscita e di entrata; se già previsti, anche la destinazione o il tragitto. Art. 16 - È dovere dei soci verificare, sotto il controllo del personale del cantiere e prima dell'uscita, il materiale affidato e la regolarità dell'armo e delle dotazioni di bordo, segnalando eventuali carenze o danni. Eventuali danni riscontrati, che non siano stati segnalatI ai sensi del precedente articolo 12, verranno addebitati all'equipaggio che per ultimo ha usufrutto del materiale. Art. 17 - Al rientro in cantiere, i soci avranno cura di lavare accuratamente, con acqua dolce e all'esterno del cantiere, l'imbarcazione usata e i remi, asciugandoli e riponendoli al loro posto. Nelle imbarcazioni di vela al terzo, la vela andrà accuratamente ripiegata su boma e picco. Art. 18 - È vietato variare la dotazione di bordo o modificare la sistemazione dell'imbarcazione. È però possibile, per le imbarcazioni di voga alla veneta, utilizzare remi, forcole, pedane di proprietà privata, purché ciò non rischi di provocare danni. È consentito l'uso delle "penole" per fissare le forcole, mentre è assolutamente vietato inchiodare le pedane. Art. 19 - Qualora gli equipaggi scendano a terra, sono tenuti ad avere la divisa sociale in ordine e a mantenere un contegno corretto. È assolutamente vietato lasciare l'imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti, o ormeggiata senza parabordi. Art. 20 - Per le barche da canottaggio (regolamentari e fuori scalmo) e per le canoe e i kayak è fatto divieto di percorrere i rii interni della città, fatta eccezione per il Canal Grande e il Rio di San Giobbe (o di Cannaregio). Art. 21 - Le imbarcazioni propedeutiche o di tipo olimpico, sia di canottaggio che di canoa, sono riservate all'utilizzo delle squadre allievi e agonistiche, su indicazione del consigliere di settore o dell'allenatore. Eventuali utilizzi delle stesse da parte di soci esperti vanno preventivamente autorizzate dal consigliere di settore, sentito l'allenatore. Art. 22 - Nell'utilizzo di canoe e kayak, i soci allievi devono sempre indossare il giubbetto salvagente. Prima dell'utilizzo delle imbarcazioni, i soci (l'allenatore per gli allievi) dovranno accertarsi che sulle stesse siano sistemati i sacchi di galleggiamento.
Art. 24 - La conduzione dei mezzi d'appoggio è riservata a personale addetto ai cantieri, istruttori e allenatori, consiglieri, soci autorizzati dal presidente o dal direttore di cantiere. Art. 25 - Al momento dell'utilizzazione dei mezzi appoggio i conducenti devono accertarsi che vi sia carburante sufficiente per le operazioni da effettuare. Al rientro, i conducenti devono lasciare carburante sufficiente per almeno mezz'ora di autonomia dell'imbarcazione, provvedendo altrimenti al rabbocco del serbatoio.
Art. 27 - La domanda di ricovero, contenente tutti I dati dell'imbarcazione, è sottoposta all'esame del consiglio direttivo. Art. 28 - Il ricovero negli spazi utilizzabili è a cura della Società. La stessa si riserva il diritto di modificare la collocazione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di alcun preavviso. La stessa, altresì, si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la concessione. Art. 29 - Il socio concessionario è tenuto al versamento di una quota, secondo gli importi e le scadenze determinati dal consiglio direttivo. Art. 30 - La Società non si assume alcuna responsabilità per : eventuali ammanchi o danni alle barche e al loro corredo. Art. 31 - Il socio concessionario o la persona da lui delegata per iscritto all'uso dell'imbarcazione sono tenuti ad indossare la divisa sociale e a rispettare tutte le norme correnti della Società. Art. 32 - La mancata osservanza di una qualsiasi delle clausole del presente regolamento da parte del socio o degli eventuali ospiti potrà comportare l'immediata sospensione della concessione, senza diritto ad alcun rimborso di quote eventualmente già pagate. Art. 33 - Il direttore di cantiere, su richiesta, può concedere esclusivamente ai soci spazi scoperti per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario, con la sola assistenza del personale per l'alaggio e il varo. Il personale indicherà al socio il periodo più adatto, che comunque non potrà superare i tre giorni utili, e consentirà l'alaggio solo previa esibizione della ricevuta di pagamento della quota prevista dal consiglio direttivo come contributo. Art. 34 - Il direttore di cantiere può concedere per periodi limitati ospitalità a imbarcazioni da regata, purché almeno la metà degli atleti che le utilizzano siano soci. I non soci sono tenuti al pagamento, a titolo dI contributo spese, di una quota pari a quella mensile ordinaria.
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