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Costituzione - Sede - Scopi - Durata
Art. 2 - Scopo dell'associazione è di promuovere con ogni mezzo l'attività remiera in tutte le sue forme, di infondere con essa amore per la vita marinara e la natura, nonché curare l'educazione fisica e morale dei giovani. Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione promuove anche riunioni, raduni, regate di barche a remi ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a conservare le antiche tradizioni marinare veneziane, Art. 3 - L'associazione ha durata illimitata. È in facoltà del consiglio direttivo di deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'associazione ad organismi federali, regionali, nazionali. Art. 4 - Il guidone sociale ha la forma del vessillo di San Marco e porta nel campo bianco una foca di colore nero. I colori sociali sono rosso carminio e bianco.
Art. 6 - Le domande di ammissione dei soci devono essere presentate al consiglio direttivo su apposito modulo controfirmato da due soci proponenti. Peri soci allievi, la domanda andrà avanzata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Il consiglio direttivo delibererà poi l'accettazione. L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni del successivo art. 34. Art. 7 - Il socio inadempiente o contravventore alle norme dello statuto e del regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione, radiazione. La sospensione temporanea è l'interdizione all'uso delle strutture sociali decretata, per un periodo limitato e commisurato all'inadempienza, nei confronti di un socio che si sia reso responsabile di mancanze non lievi. L'espulsione è l'allontanamento dall'associazione di un socio responsabile di atti dI indisciplina o di altre gravi mancanze. Il socio espulso non potrà essere rIammesso all'assocIazIone prIma che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento definitivo di espulsione. La radiazione è l'esclusione dall'associazione di un socio responsabile di gravi e ripetuti atti di indisciplina o di comportamenti che configurino una condotta non degna e possano recare pregiudizio al buon nome dell'associazione. Le sanzioni sono comminate dal consiglio direttivo, ma per sospensione temporanea, espulsione, radiazione, è ammesso l'appello al collegio dei probiviri. Art. 8 - La qualifica di socio viene meno per: A - DIMISSIONI: il socio che voglia dimettersi deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. In deroga al punto A) dell'art. 5 il socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali fino alla data della comunicazione di dimissioni. Per i soci allievi le dimissioni dovranno essere rassegnate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. B - MOROSITA': ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa mensile stabilita dall'assemblea. Il socio che non abbia pagato le quote mensili per sei mesi consecutivi, cessa di far parte dell'associazione trascorsi altri sei mesi dalla diffida del consiglio direttivo a regolarizzare le quote sociali, le quali dovranno comunque essere pagate fino alla data della diffida. Il socio decaduto per morosità non potrà riscriversi all'associazione per un anno dalla data della decadenza, salvo poi venire riammesso, ma per un'unica volta, previo il pagamento dell'intero arretrato e il versamento di una penale pari al doppio della tassa d'iscrizione. C-ESPULSIONE. D-RADIAZIONE. Art. 9 - L'ammontare della tassa di iscrizione e della quota annuale vengono stabilite dall'assemblea ordinaria annuale dei soci. Art. 10 - Il consiglio potrà dichiarare soci assenti, esonerandoli quindi dal pagamento delle quote per un anno, quei soci che per servizio militare o altri documentati motivi fossero impossibilitati a frequentare la sede sociale. Art. 11 - L'andamento generale dell'associazione è regolato dalle assemblee dei soci e dal consiglio direttivo.
Art. 14 - La decadenza, per qualsivoglia ragione, del consiglio direttivo, o del Collegio dei revisori dei conti, o del Collegio dei probiviri, non comporta la conseguente decadenza degli altri organi associativi, che possono portare a compimento il loro mandato fino alla scadenza naturale. Art. 15 - Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Hanno diritto a intervenire e votare alle assemblee i soci in regola con le quote sociali. Non è ammesso il voto per delega. Art. 16 - L'assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. In allegato alla convocazione dovranno essere inviati ai soci anche i bilanci consuntivo e preventivo. La convocazione deve essere inviata ai soci e affissa nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'assemblea deve essere convocata anche prima dell'ordinaria scadenza annuale qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, quando ne faccia richiesta scritta e motivata un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con le quote sociali, quando ne faccia richiesta scritta e motivata il Collegio dei revisori dei conti. Negli ultimi due casi il consiglio direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta. L'assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea generale ordinaria deve provvedere all'esame e all'approvazione dei bilanci, alla nomina dei consiglieri, dei revisori dei conti e dei probiviri, all'approvazione dei programmi e delle proposte del consiglio direttivo o avanzate da almeno dieci soci, e a quant' altro rientri nell'ordinaria amministrazione dell'associazione. Art. 17 - L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con le quote sociali. Nel secondo caso il consiglio direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'assemblea generale straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'assemblea generale straordinaria viene convocata per procedere a variazioni dello Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione ai sensi del successivo art. 29. Le sue deliberazioni vanno assunte col voto positivo di almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Art. 18 - I soci presenti all'assemblea sia ordinaria che straordinaria deliberano sulle modalità delle eventuali votazioni, fermo restando il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice civile. In occasione dell'elezione del consiglio direttivo, a parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità associativa continuativa; qualora i soci a parità di voti avessero anche la medesima anzianità associativa continuativa, risulterà eletto il socio con maggiore anzianità anagrafica. Art. 19 - L'assemblea elegge il proprio presidente e segretario; se avvengono elezioni a voto segreto elegge altresì due scrutatori. Delle assemblee si deve stendere il relativo verbale.
Art. 21 - Il consiglio direttivo dirige tutta la vita sportiva e amministrativa dell'associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri o a persone di propria fiducia particolari incarichi inerenti la vita dell'associazione. Compito del consiglio direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi dati dall'assemblea attraverso il bilancio preventivo. Per la validità delle riunioni di consiglio è necessaria la presenza di almeno sei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del presidente è determinante. Art. 22 - Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta al mese ed ogni volta che sia richiesto dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Art. 23 - In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del consiglio direttivo esso resta in carica regolarmente, e subentra il primo dei non eletti. Il consiglio direttivo, però, pena la decadenza, deve in ogni caso risultare composto di tutti gli undici membri previsti. Art. 24 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, presiede normalmente il consiglio stesso. In caso di sua assenza, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente. Art. 25 - Il segretario coadiuva il presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i libri dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, può convocare per delega del presidente il consiglio direttivo. Art. 26 - Al tesoriere sono devolute mansioni di contabilità, cassa ed economato. In caso di temporaneo impedimento del tesoriere, le funzioni relative sono devolute al segretario. Art. 27 - Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Nomina al suo interno un presidente e delibera con la maggioranza dei componenti. Sono compiti del collegio dei revisori dei conti la vigilanza, l'assistenza e il controllo in merito alla regolare tenuta della contabilità e al rispetto da parte del consiglio direttivo degli indirizzi di bilancio dati dall'assemblea. Esso potrà convocare l'assemblea; qualora non vi provveda il presidente dell'associazione. I revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed hanno diritto di voto consultivo quando devono essere trattati argomenti di materia finanziaria, economica o patrimoniale. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce ogni sei mesi. Art. 28 - Il collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Nomina tra i suoi membri un presidente e delibera con la maggioranza dei componenti. È compito del collegio dei probiviri esaminare le eventuali divergenze che possono sorgere tra associati e associazione e deliberare in merito, e giudicare in sede di appello sui provvedimenti di sospensione temporanea, espulsione, radiazione dì soci, comminati dal consiglio direttivo. Art. 29 - collegio dei revisori dei conti e collegio dei probiviri durano in carica due anni. I loro membri possono essere rieletti.
Art. 31 - Salvo diverse disposizioni di legge, è fatto divieto durante la vita dell'associazione di distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Art. 33 - In caso di controversia sull'interpretazione dello statuto tra consiglio direttivo e un socio, sarà valida l'interpretazione del consiglio direttivo. Il socio, tuttavia, potrà appellarsi al collegio dei probiviri, che deciderà inappellabilmente. È fatto espresso divieto di ricorrere per tali controversie all'Autorità giudiziaria, a pena di immediata radiazione. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile. Art. 34 - L'Associazione Canottieri Giudecca non risponde, in alcun caso, dei danni che potrebbero derivare a persone o cose attinenti all'attività dei soci, sia durante le regate che al di fuori di esse, anche in normale esercizio sportivo. All'atto dell'iscrizione il socio, o se minore colui che ne esercita la patria potestà, firmerà per espressa accettazione della condizione, con riferimento all'articolo 6. Art. 35 - L'associazione non potrà apportare alcuna modifica al proprio Statuto prima che la Fic e la Fick abbiano espresso la loro esplicita approvazione in merito alle proposte di variazione sottopostale.
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